DETENZIONE E CUSTODIA DELLE ARMI
norme Art. 20 e Art. 20bis Legge n? 110/75
Custodia delle armi e degli esplosivi.
La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attivita' in materia di armi o di esplosivi o e' autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalita' prescritte dalla autorita' di pubblica sicurezza. Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con la ammenda fino a lire cinquecentomila. Dello smarrimento o del Furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al piu' vicino comando dei carabinieri. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa e' tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso lo ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il piu' vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta. Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi e' tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al piu' vicino comando dei carabinieri. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalita' ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonche' le modalita' ed i termini per assicurare, anche con modalita' telematiche, la tracciabilita' di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.
(Legge 110/75 aggiornamento gen.2014)
Articolo 20-bis>br> Omessa custodia di armi.
Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorita', ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a due anni.
Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, e' punito con l'arrresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.
Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma e' commesso:
a) nei luogi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attivita' sportiva;
b) nei luoghi in cui puo' svolgersi l'attivita' venatoria.
Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena e' della reclusione da uno a tre anni. (Legge 110/75 aggiornamento gen.2014)
La custodia delle armi e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.
La legislazione
complessa può essere riassunta come segue:
l'arma non deve essere abbandonata per nessun motivo quando portata fuori
della propria abitazione, ne lasciata nell'auto incustodita. Non deve essere
data a chi potrebbe abusarne, a chi è incapace anche di maneggiarla (bambini,
malati ecc.), quando riposta non deve essere facilmente raggiungibile da
persone incapaci di maneggiarla o estranei alla vita domestica nonché
bambini. L'uso del buonsenso è d'obbligo dato che la Legge non specifica come custodire l'arma ma lascia al singolo detentore trovarne il modo anche perchè ogni situazione familiare cambia, il single potrà tenere l'arma a portata di mano nella sua casa salvo quando avrà ospiti, il padre di famiglia con figli dovrà provvedere al che i bambini non si possano impossessare di armi o munizioni.
Sottolineiamo l'uso del buon senso nella detenzione delle armi ed esplosivi. Se lasciamo l'arma in casa per andare al lavoro o altrove e lasciamo l'abitazione incustodita, provvederemo a chiuderla in un luogo sicuro, un cassetto dell'armadio o comodino e ci premureremo di chiudere le finestre e le porte con diligenza per evitare (rendere difficile) l'introdursi nell'abitazione di estranei malintenzionati. Non sono indispensabili casseforti o armadi blindati se non per una quantità di armi ragguardevole o per una collezione di armi, spesso è però sufficiente anche in questo caso un buon antifurto. Nascondere l'arma smontandone le parti è di poca validità, visto che molti utilizzano detector per cercare casseforti nascoste e altri metalli.
Gli oggetti di libera vendita riproducenti armi anche ad aria compressa o avancarica non sono contemplati da questa normativa.
Art. 702 c.p. — E punito con ....... chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d'armi:
1) consegna o lascia portare un'arma a persona di età minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa;
2) trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente;
3) porta il fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone.
E' altresi vietato lasciare le armi o l'arma incustodita nell'auto anche se per soli pochi istanti.
Per la custodia delle armi nella propria abitazione non vi è obbligo di acquistare costosi armadi blindati o antifurti, questi sono obbligatori solo per coloro che fanno raccolta e collezione di armi.